Art. 1.

      1. All'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in nessun caso può essere pronunciata l'esclusione dei soggetti che hanno omesso di dichiarare l'esistenza di provvedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione dei medesimi articoli».